IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre
2002,   n.   286,   del   6  aprile  2009  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n.  3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009 e n. 3763 del
4  maggio  2009  recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti
agli  eventi  sismici  che  hanno colpito la provincia dell'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
  Visto  l'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Vista  la  nota  del  28  aprile  2009 del Presidente dell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia;
  Visti  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2007  concernente  la dichiarazione di «grande evento»
relativa   alla  Presidenza  italiana  del  G8  e  le  ordinanze  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e
n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1.   In   relazione   alle  accresciute  esigenze  di  operativita'
dell'aeroporto   dei   Parchi   in   localita'   Preturo  (L'Aquila),
conseguenti  agli  eventi  sismici  del  6  aprile  2009  ed  ai fini
dell'organizzazione  del Vertice G8 che si terra' a L'Aquila nel mese
di  luglio  2009,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  17 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Dipartimento della protezione
civile  e' autorizzato a realizzare in via di somma urgenza lavori di
adeguamento    della    struttura    aeroportuale,   delle   connesse
infrastrutture  e  della  viabilita',  avvalendosi  anche  del  Genio
dell'Aeronautica  militare,  del  comune di L'Aquila e del competente
Provveditorato  interregionale  alle  opere  pubbliche,  che  possono
procedere  con le deroghe previste dalle ordinanze del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri richiamate nel medesimo art. 17. A tal fine,
e'  altresi'  autorizzata  la deroga a quanto disposto dagli articoli
12,  15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.
  2. Gli oneri derivanti dai lavori relativi al sedime aeroportuale e
realizzati   dal   Genio   dell'Aeronautica  militare,  da  contenere
nell'importo   massimo  di  €  900.000,00  sono  a  carico  dell'Ente
nazionale   dell'aviazione  civile,  che  provvede  a  trasferire  le
relative  risorse  al Fondo per la protezione civile; il Dipartimento
della  protezione  civile  e'  autorizzato  ad  anticipare  le  somme
occorrenti nel limite del predetto importo massimo.
  3.  Agli oneri relativi ai lavori diversi da quelli di cui al comma
2 provvedono le amministrazioni competenti.